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L’art. 68 d.p.r. 11 luglio1980, n. 382, ha istituito il Dottorato di ricerca quale titolo accademico valutabile unicamente nell’ambito della ricerca scientifica; l’art. 1 l. 19 novembre 1990, n. 341, lo menziona espressamente tra i titoli universitari. Il d.m. 8 febbraio 2013 n. 45 ha di recente apportato notevoli modifiche.
II titolo di Dottore di ricerca si consegue attraverso lo svolgimento di un’attività di ricerca, successiva al conseguimento del diploma di laurea (magistrale ovvero specialistica) e nella redazione di una tesi consistente in un contributo originale alla conoscenza in settori unidisciplinari, o pluridisciplinari.
L’ammissione al corso avviene per titoli e a seguito di esame scritto e orale davanti a un’apposita commissione, diversa per ciascuna sede e per ciascun corso. Il bando specifica il numero dei posti con borsa di studio e di quelli, eventuali, non provvisti di borsa di studio.
II titolo di Dottore di ricerca è conferito con decreto del Rettore, all’esito di una valutazione positiva sulla tesi presentata dal candidato espressa da due esperti e, successivamente, da una commissione a tale scopo nominata.
 

In materie giuridiche, sono attivi due distinti corsi di dottorato:

I corsi di dottorato in discipline giuridiche, non più attivi, sono consultabili qui:

Corso di dottorato in Diritto pubblico
Corso di dottorato in Giustizia penale e internazionale